I corrispettivi in denaro o in natura, a titolo di sponsorizzazione, erogati da titolari di reddito di impresa a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, di importo complessivamente non superiore a euro 200mila annui, rappresentano, per coloro che li erogano, spese di pubblicità (per presunzione assoluta) fiscalmente deducibili (ex articolo 108, comma 2, TUIR) a stabilirlo è l’articolo 90, comma 8 della Legge 289/2002.
Condizione necessaria per la deducibilità è che le erogazioni devono essere finalizzate alla promozione della propria immagine o prodotti, tramite una specifica ed effettivamente riscontrabile attività posta in essere da parte dei beneficiari, società o associazioni.
Ai fini fiscali, le spese pubblicitarie sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa nell’esercizio relativo. Possono però essere anche ammortizzate in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.
Perché siano interamente deducibili, però, le spese di pubblicità e propaganda devono rispettare alcuni criteri fondamentali:
- Competenza: le spese devono essere imputate all’esercizio di sostenimento, o, se necessario, ripartite per quote nei diversi esercizi cui fanno riferimento;
- Certezza e determinabilità: i costi debbono essere esistenti e documentati, deve cioè essere disponibile una fattura o un altro documento che dimostri il pagamento del corrispettivo della prestazione pubblicitaria;
- Inerenza: le spese pubblicitarie sostenute devono essere correlabili al fatturato ottenuto/ottenibile;
Quest’ultimo criterio è di gran lunga il più critico quando si tratta di valutare l’effettiva deducibilità di costi quali le spese pubblicitarie. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 2596, 28/1/2022) ha infatti riconosciuto che:
- Nella valutazione dell’inerenza delle spese dedotte, deve essere considerato anche il rapporto funzionale tra la spesa sostenuta ai fini pubblicitari e l’idoneità a produrre utili;
- Sebbene l’incongruenza di una spesa e la sua antieconomicità non corrispondano tout court al concetto di “inerenza”, possono comunque essere indici della sua mancanza;
- Per poter dedurre il costo è necessario mostrarne l’utilità, perlomeno potenziale, nell’ambito dell’attività aziendale.
La detraibilità dell’IVA sulle spese pubblicitarie
Il Decreto Legislativo del 21 novembre 2014 n. 175 (decreto semplificazione fiscale) ha stabilito che le spese di pubblicità e propaganda usufruiscono di una detrazione pari al 50%. E questo anche dove non appaia rispettato il principio di inerenza.
Peraltro, perché il diritto alla detrazione possa essere negato, è l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare che la società contribuente abbia posto in essere una frode fiscale o, comunque, un comportamento abusivo.