Dal 1 gennaio 2018, con il Codice del Terzo Settore (Legge 171-2017), sono entrate in vigore le nuove agevolazioni fiscali per le detrazioni e le deduzioni a favore degli Enti del Terzo Settore (ETS), la nuova forma giuridica che sostituisce quella di Onlus.
Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle aziende possono essere di diverso tipo. Le aziende possono dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato (senza il limite dei 70.000 euro, come precedentemente previsto). Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la deduzione superi il valore del reddito complessivo dichiarato al netto di altre deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo (esempio, una donazione effettuata nel 2018 può essere scontata persino fino al 2023).
Es. se un’azienda dona 1.000,00 € può considerare questa cifra un costo e diminuire di conseguenza l’utile su cui si pagano le imposte.
In ogni caso, il risparmio fiscale è consentito a condizione che il versamento delle erogazioni in denaro sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario, assegno, carta di credito) o Ufficio Postale (versamento in ccp o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile ottenere l’agevolazione per un contributo versato in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall’Associazione ONLUS.
NOTA BENE: Ricordati che per poter usufruire delle agevolazioni, è indispensabile conservare la ricevuta del bonifico e delle donazioni fatte in altro modo a favore di ogni Associazione o Onlus.